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Servizio Idrico Integrato - Due importanti pronunce di merito e di legittimità

TAR Toscana, Sez. II, 23/12/2010 n. 6863

Sui poteri del CO.N.VI.RI.

All'Autorità d'ambito è attribuita in via esclusiva l'organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la determinazione della tariffa (artt. 142, c. 3 e 149, c. 1 del d.lgs. n. 152/2006) che costituisce, a un tempo, onere per l'utenza e provento per il gestore del servizio, fatta salva la competenza dello Stato per l'individuazione del cd. metodo normalizzato di cui al d.m. 1 agosto 1996. Per contro, come risulta dalla lettura dell'art. 161 del Codice dell'ambiente, il Co.Vi.Ri. (ora, Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche) è titolare, attraverso la possibilità di esprimere osservazioni, rilievi e prescrizioni, di un potere d'impulso e di indirizzo, senza però che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, l'esercizio di questi poteri possa sconfinare in una attività di amministrazione attiva. In particolare, la competenza di tale organo in materia tariffaria viene dalla legge limitata alla determinazione del metodo tariffario dovendo, peraltro, le deliberazioni assunte in proposito essere sottoposte alla decisione del Ministro e trasfuse in un decreto ministeriale, adottato previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.

I poteri di vigilanza esercitati dal Co.Vi.Ri. si devono arrestare dinanzi alla soglia degli ambiti di competenza normativamente riservati alle Autorità d'ambito, con particolare riguardo ai quei profili tecnico discrezionali attinenti alla determinazione della tariffa giacché, diversamente opinando, si finirebbe con il consentire la sovrapposizione dell'apprezzamento di merito del primo a quello delle seconde, determinando la creazione di un vincolo di subordinazione tra i due soggetti pubblici di cui non è dato rinvenire traccia nel dettato normativo.

Pur tenendo conto delle modifiche introdotte dal d.l. 28 aprile 2009, n. 39 che ha, tra l'altro, espunto il primo periodo del comma 6 dell'art. 161 e del non perfetto coordinamento con il testo normativo che ne risulta, appare confermata la tesi secondo cui il Co.Vi.Ri. ove ritenga siano stati posti in essere, da parte dei soggetti pubblici o privati deputati alla gestione del servizio, comportamenti o atti in violazione del d.lgs. n. 152/2006, non può esercitare direttamente poteri sostitutivi o imporre direttamente ai medesimi di adeguarsi ai propri rilievi, ma deve attivarsi in tal senso promuovendo le opportune iniziative giurisdizionali.

 

Corte di Cassazione, SS.UU., 1/12/2010 n. 24306

Sulla giurisdizione in materia di tariffe del servizio idrico

Deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'entità della tariffa del servizio idrico integrato. Secondo una costante giurisprudenza delle Sezioni Unite deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, sebbene nel regime scaturito dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 33 (n.d.r. n. 80), art. 33 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, sia venuta meno l'espressa esclusione di tali controversie dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, tuttavia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, nel ridefinire l'ambito della predetta giurisdizione esclusiva, ha precisato che questa postula l'inerenza della controversia ad una situazione di potere della P.A., laddove la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non vede coinvolta la P.A. come autorità. Nè la giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile per il fatto che la controversia investe l'atto amministrativo generale con il quale sono determinate le tariffe per i vari tipi di utenze, atteso che al riguardo viene in rilievo il potere del giudice ordinario, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5 di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la cui efficacia condizioni l'esistenza ed il contenuto del diritto sostanziale costituente l'oggetto del processo.